Servizi di architettura e ingegneria: le nuove linee guida Anac
L’incessante modifica della regolamentazione in materia di appalti pubblici costringe (anche) ANAC ad un lavoro di costante aggiornamento. Aggiornamento che, con deliberazione n. 138/2018, ha toccato le Linee Guida n. 1 relative aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Nella relazione illustrativa che accompagna la deliberazione ANAC ben illustra le ragioni e la portata del proprio intervento. In essa vengono infatti evidenziate le singole modifiche al precedente assetto regolatorio e le ragioni di ogni intervento posto in essere.
Scorrendo tale documento, emerge innanzitutto l’ampliamento dell’ambito oggettivo dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016, il quale adesso ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione. La conseguenza di ciò è che nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida è stato aggiunto l’incarico di direzione dell’esecuzione esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del Codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
Poi, in ordine al tema della determinazione dei corrispettivi, sono stati modificati i punti. 2.1. e 2.2. della Parte III delle Linee Guida, nella parte in cui richiamavano il rispetto delle previsioni di cui all’art. 9, del D.L. 1/2012.
Inoltre, le nuove ipotesi previste dal novellato art. 59, comma 1, del Codice in tema di fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici, alla Parte II, punto 5.1 delle Linee Guida vengono recepite le modifiche normative.
Sempre il medesimo art. 59 si era poi visto arricchito di due commi (1-bis e 1-ter) regolanti la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa.
Nelle Linee guida la modifica è stata quindi recepita alla Parte II, punto 5.2. In tale luogo vengono inoltre fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza della componente tecnologica o innovativa e all’adozione della determina a contrarre.
Di significativo interesse è anche il recepimento delle modifiche all’art. all’art. 36, commi 1 e 7, del Codice, che ha portato ad inserire, accanto alla rotazione degli inviti, anche quella degli affidamenti.
Sempre sul tema della procedura di affidamento, la Parte IV, punto 1.3.2, richiamando il contenuto individua i contenuti della determina a contrarre redatta in modo semplificato, chiarendo (sebbene in modo piuttosto implicito) la non obbligatorietà in caso di affidamento diretto della previa consultazione di due operatori economici. Inoltre, in forza delle modifiche introdotte all’art. 157 del Codice, relative all’ambito di applicazione delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice modificata la Parte IV, punto 2.1.1., delle Linee guida, inserendo il richiamo a tutte le procedure di gara.
Sul tema della validazione dei progetti, le Linee Guida nella Parte VII, punto 1.3 e 1.5 recepiscono le modifiche al Codice relative alla specificazione che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l’intervenuta verifica, nonché l’indicazione della tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato.
Nella Parte IV, punto 2.2.2.4 è stato recepito quanto contenuto nel Comunicato del Presidente ANAC in ordine tipologie di servizi che sono da ritenersi idonei ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione in termini di fatturato e di servizi svolti, e che possono aumentare le possibilità di qualificazione dei concorrenti.
Decisamente significativo è poi il nuovo punto 1.7, della Parte VI, che – per recepire il tetto massimo per il punteggio economico fissato dal nuovo del comma 10-bis dell’art. 95 del codice – ha comportato un adeguamento dei vari punteggi.
Fra i vari temi specifici trattati dall’aggiornamento, spicca poi quello della partecipazione necessaria e diretta alla procedura del geologo. La disciplina In particolare introdotta dalla Parte II, punto 3 è adesso puntuale nell’evitare che possa trattarsi di subappalti indiretti di tale attività, introducendo specifiche condizioni affinché il geologo possa dirsi adeguatamente integrato nell’organizzazione del concorrente.
In tema di oneri procedimentali in capo alle stazioni appaltanti, è poi da notare che alla Parte II, punto 4, è stato specificato che «La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi».
(Altalex, 11 aprile 2018. Nota di Riccardo Bianchini)